Dal prossimo 1° luglio 2022 cadranno tutte le semplificazioni in materia di smart working previste nel corso della pandemia per i lavoratori del settore privato. Un termine che supera quello della fine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 2021, come stabilito dall’ultimo Decreto Covid.
Come cambierà lo Smart Working dal 1° Luglio 2022 ?
Infatti, il Decreto Riaperture 2022 ha previsto la proroga per le procedure semplificate per lo smart working nel settore privato fino al 30 giugno 2022.
Andiamo quindi a vedere, punto per punto, cosa cambierà per i lavoratori che vogliono optare per la formula del lavoro agile.
Obbligo di accordo individuale
Dal 1° luglio 2022 i lavoratori del settore privato e i datori di lavoro dovranno ritornare a sottoscrivere l’accordo individuale, previsto prima della pandemia, che definisce le modalità di impiego dello smart working. Questo perché, passato lo spartiacque del 30 giugno prossimo non sarà più in vigore l’art. 90, co. 4 del Decreto Rilancio che ne aveva esentato l’utilizzo in via del tutto eccezionale e solo temporaneamente.
Si tratta, in pratica, del ritorno alle regole ordinarie della Legge n. 81 del 2017 che infatti prevede:
- il datore di lavoro deve chiedere al dipendente se è disposto a prestare la propria attività in modalità agile. Una richiesta che, in base alle esigenze, può arrivare anche dallo stesso lavoratore;
- entrambe le parti sono tenute a sottoscrivere obbligatoriamente l’accordo individuale;
- della scelta di utilizzare la formula dello smart working deve essere data, per via telematica, immediata comunicazione al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 23 della Legge 81/2017, allegando l’accordo individuale. Prima della pandemia la comunicazione al Ministero del Lavoro veniva fatta per ogni singolo dipendente, ora con la semplificazione si possono fare comunicazioni collettive per più lavoratori.
Si precisa che la legge pone a carico dei datori di lavoro che stipulano accordi per la modalità di lavoro agile, l’obbligo di dare priorità alle richieste fatte da:
- le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità;
- i lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Protocollo nazionale del lavoro agile
Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato adottato il PROTOCOLLO NAZIONALE DEL LAVORO AGILE per il settore privato che fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile.
Il testo esprime delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina posta dalla Legge 81 del 2017 e degli accordi collettivi in essere, affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
A partire dal 1° luglio 2022 dunque, quanto previsto da tale protocollo dovrà essere applicato a tutte le aziende private.
In particolare, l’accordo individuale dovrà essere conforme alla contrattazione collettiva di riferimento e dovrà indicare:
- la durata dell’accordo, se a termine o a tempo indeterminato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali;
- i luoghi in cui svolgere l’attività di lavoro in modalità agile;
- termini dello smart working, tra diritti e doveri dei lavoratori;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo e “diritto alla disconnessione;”
- forme e modalità di controllo, per garantire il diritto alla privacy;
- l’attività formativa;
- diritti sindacali.