La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall’art. 1751, comma 2 c.c. come “inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
La formulazione della norma citata ricorda vagamente la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., relativa al rapporto di lavoro subordinato. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.
Tuttavia, in quest’ultimo caso il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e ciò per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall’agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che nel rapporto di agenzia basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell’agente (Cass. 6915/2021).
In altre parole, ai fini della legittimità del recesso del preponente è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 23331/2018).
Di recente, in tema di dimissioni per giusta causa dell’agente, si è espresso il Tribunale di Lecce affermando che se nel rapporto di lavoro l’inadempimento dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia a giustificare un recesso senza preavviso dell’agente, è richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente medesimo (così Tribunale Lecce sez. lav., 28/04/2019, n. 953).